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Rigetto dell'opposizione: provvisorio o definitivo
Quando il debitore fa opposizione a un precetto esecutivo, l'esecuzione si ferma e tocca al creditore muoversi (art. 78 LEF). Per proseguire deve ottenere il rigetto dell'opposizione: quello provvisorio (art. 82 LEF), se dispone di un riconoscimento di debito scritto, oppure quello definitivo (art. 80 LEF), se dispone già di una sentenza esecutiva o di un titolo equivalente. Il rigetto provvisorio lascia al debitore 20 giorni per contestare il debito nel merito con l'azione di disconoscimento (art. 83 LEF); il rigetto definitivo, invece, chiude di regola la discussione.
21 lug 2026Leggi articolo