Risarcimento: valore attuale o valore a nuovo?

Quando al danneggiato va risarcito il valore attuale e quando egli può esigere il risarcimento del valore a nuovo?

July 20, 2021

Capita purtroppo di subire un danno patrimoniale a causa di un sinistro (incidente automobilistico, danno alla propria abitazione,ecc.). Se il danno è imputabile ad un’altra persona il danneggiato deve di conseguenza negoziare il risarcimento con la stessa o con la sua assicurazione.

L’assicurazione del soggetto che ha causato il danno ha evidentemente l’obiettivo di liquidare il sinistro nella maniera più economica possibile. Ciò avviene cercando di riparare laddove possibile – o economicamente sensato – il bene danneggiato o altrimenti di risarcire il valore “attuale” dello stesso, ovvero il valore residuo dello stesso, tenuto conto della sua “età”. Tale valore è evidentemente inferiore al valore “a nuovo” (prezzo di acquisto).

Spesso è corretto che al danneggiato venga offerto un risarcimento pari al valore attuale; ma ci sono casi in cui allo stesso deve essere risarcito il valore a nuovo del bene danneggiato.

Purtroppo accade sovente di essere confrontati con casi in cui la persona danneggiata si accontenta troppo facilmente di un risarcimento inferiore a quello di cui avrebbe invece diritto.

Vediamo pertanto di fare le opportune distinzioni:

Valore ATTUALE dell’oggetto danneggiato:

Di regola va risarcito il valore attuale. Ciò per il fatto che qualora al danneggiato venisse risarcito incondizionatamente il valore a nuovo (prezzo d’acquisto) gli si conferirebbe un arricchimento (con tale risarcimento egli potrebbe acquistare un oggetto sostitutivo nuovo, con una durata di “vita” più lunga e probabilmente con una tecnica e funzionalità migliore a causa degli intervenuti progressi).

È palese che ciò non può essere lo scopo delle norme concernenti i risarcimenti, anche perché se si risarcisse sempre il valore a nuovo alcuni soggetti potrebbero avere la malsana idea di subire appositamente un danno (o di aggravarne le conseguenze) per trarre un vantaggio economico (sostituzione “nuovo per vecchio”).

Per calcolare il “valore attuale” si accerta dapprima il “valore a nuovo”, che è di norma pari al prezzo d’acquisto, deducendo poi dallo stesso l’intervenuta perdita di valore dell’oggetto a causa del tempo trascorso (ammortamento). In alcuni casi esistono delle apposite tabelle che permettono di stabilire la durata di “vita” media di alcuni oggetti (mobili e componenti domestiche per esempio) per così calcolare il valore attuale.

A titolo d’esempio: Il danneggiato ha subito un danno totale (riparazione non più possibile) al tetto della sua abitazione a causa della caduta di un albero presente nel terreno del suo vicino. Secondo apposite tabelle il tetto in questione ha una durata di “vita” di 40 anni. Se il costo per la costruzione del tetto fosse CHF 100'000 significa che se il danno è intervenuto quanto il tetto aveva 10 anni di “vita” lo stesso ha trascorso 1/4 della sua “vita” e di conseguenza il sua valore attuale (residuo) è di 3/4 del valore a nuovo e meglio CHF 75'000.

Per il danneggiato un risarcimento al “valore attuale” crea spesso un inconveniente evidente, visto che sovente il risarcimento ottenuto non basta per acquistare un oggetto sostitutivo di quello danneggiato. Nell’esempio che precede se non fosse possibile ricostruire il tetto con l’importo del risarcimento il danneggiato dovrebbe pagare di tasca propria la differenza! La cosa è evidentemente di primo acchito sconfortante per il danneggiato: benché egli non ha una responsabilità per il danno subito si trova obbligato a far fronte a dei costi importanti.

Valore A NUOVO dell’oggetto danneggiato:

Benché come detto sopra il calcolo del risarcimento debba di regola essere effettuato tenendo in considerazione il “valore attuale”, ciò non significa che ciò debba essere sempre il caso. Al danneggiatova infatti risarcito il valore a nuovo, in particolare nei seguenti casi:

  1. Quando la persona danneggiata a seguito del sinistro si vede imposto di acquistare un nuovo oggetto, anche se l’oggetto danneggiato gli sarebbe servito ancora perdiverso tempo come se fosse nuovo (Honsell, Schweizerisches Haftpflichtrecht,§ 8 N 48). In questo caso si può determinare la durata di “vita” residua di tale oggetto mediante le tabelle menzionate sopra
  2. Il valore aggiunto che verrebbe conferito al danneggiato (a seguito di unrisarcimento “a nuovo”) è unicamente rilevante (nel senso di giustificare una riduzione del risarcimento) quando l’oggetto danneggiato a seguito dell’uso fatto e della sua durata di “vita” ha un valore attuale nettamente inferiore al valore a nuovo (BernerKommentar – Brehm, art. 42 CO N 43)
  3. Una deduzione (dal valore “a nuovo”) è giustificata solo se il valore aggiunto (cioè l’ottenimento di un risarcimento “a nuovo”) corrisponde effettivamente ad un interesse economico per la parte danneggiata (Brehm, op. cit., art. 42CO N 44). Un tale interesse economico esiste quando il valore aggiunto è realizzabile per il danneggiato (anche tramite risparmio di altri costi)
  4. Nel caso di vestiti e di oggetti deperibili dell’uso quotidiano, tracui anche i mobili, di regola non si procede a deduzioni; va quindirisarcito il valore “a nuovo”, potendosi in tale caso difficilmente pretendere che il danneggiato si soddisfi con oggetti usati. In questi casi è pertanto implicito che quest’ultimo tragga un vantaggio per il fatto di vedersi riconoscere un valore a nuovo (sentenzaII CCA del 28 gennaio 2011 incarto n. 12.2010.108, consid. 8).

Del resto il Tribunale federale ha stabilito che non si può ravvedere un valore aggiunto (giustificante una deduzione dal valore “a nuovo”) solo per il fatto che aldanneggiato venga attribuito un oggetto nuovo o dei materiali nuovi perrimediare al danno, infatti:

“cette dépense a été imposée au lésé par le comportement illicite de l'auteur.”

Il Tribunale federale considera quindi che l’attribuzione di un oggetto nuovo non è stata pretesa dal danneggiato, il quale si trova in definitiva in questa situazione a causa di un sinistro da lui subito.

“L'application du principe connu sous la locution «neu für alt», selon lequel il faut tenir compte, dans l'indemnisation à accorder, que l'espérance de vie de l'objet nouveau est supérieure à celle de l'objet détruit, conduirait dans un tel cas à faire toujours débourser à la victime une certaine somme pour obtenir le rétablissement de la situation antérieure. Le lésé subirait ainsi inévitablement un désavantage financier que rien ne justifie.”

Il Tribunale federale osserva che il principio secondo cui il danneggiato deva partecipare all’acquisto di un oggetto nuovo (giacché spesso è impossibile reperire sul mercato un oggetto avente la stessa “vita” di quello danneggiato) significa imporre al danneggiato di far fronte a dei costiche egli non avrebbe voluto (né forse potuto) assumersi, se l’evento dannosonon si fosse realizzato.

Secondo il Tribunale federale si giustifica pertantouna deduzione solo quando

“il est établi que le propriétaire est clairement enrichi par desréparations réalisées au prix fort”.

(cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.87/2007 del 26 settembre 2007).

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