Contratto di Lavoro: disdetta in tempo inopportuno (art. 336 CO)

Licenziamento in tempo inopportuno? L’art. 336c CO vieta la disdetta durante malattia o infortunio.

May 27, 2025

Licenziamento in tempo inopportuno (art. 336c CO)

In Svizzera il datore di lavoro non può disdire il contratto a tempo indeterminato mentre il dipendente è inabile al lavoro per malattia o infortunio, se il periodo di protezione è già iniziato.

La tutela scatta dopo il periodo di prova e dura: 30 giorni nel 1° anno di servizio, 90 giorni dal 2° al 5°, 180 giorni dal 6° in poi.

Se la disdetta arriva durante l’assenza protetta è nulla; se invece era già stata notificata prima dell’infortunio o della malattia, il termine di preavviso si «congela» e riprende a decorrere solo dopo la guarigione (o dopo il limite massimo di 30/90/180 giorni).

In caso di guarigione e successiva nuova malattia indipendente, parte un nuovo periodo protetto. Queste regole bilanciano la libertà di recesso del datore con la necessità di non privare il lavoratore del posto proprio quando è più vulnerabile.

Nell'articolo qui allegato potete leggere maggiori dettagli sul tema.

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