Vai al contenuto principale
Ho ricevuto un precetto esecutivo: cosa fare

Ho ricevuto un precetto esecutivo: cosa fare

Sintesi rapida

Chi riceve un precetto esecutivo ha 10 giorni di tempo per fare opposizione presso l'Ufficio esecuzione (art. 74 LEF). L'opposizione si dichiara a voce o per iscritto, senza bisogno di motivarla, e sospende la procedura: a quel punto è il creditore a doversi rivolgere al giudice per ottenere il rigetto dell'opposizione. Chi lascia scadere il termine senza reagire permette al creditore di proseguire l'esecuzione con il pignoramento o con la comminatoria di fallimento.

Che cos'è il precetto esecutivo

Capita purtroppo di trovarsi nella cassetta delle lettere un foglio dell'Ufficio esecuzione con l'intestazione precetto esecutivo. È il primo atto formale della procedura prevista dalla Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): il creditore che vanta un credito presenta una domanda d'esecuzione (art. 67 LEF) e l'Ufficio notifica al debitore l'ordine di pagare entro 20 giorni, oppure di fare opposizione (art. 69 LEF).

Va subito fatto notare una cosa che rassicura molti: il precetto esecutivo non significa che il credito sia stato accertato da un giudice. Chiunque può chiedere un'esecuzione contro chiunque, anche per un credito inesistente o contestato. Il precetto è una richiesta di pagamento, non una condanna. Proprio per questo la legge mette a disposizione del debitore uno strumento semplice e immediato per bloccarla: l'opposizione.

I 10 giorni per fare opposizione

Il termine è perentorio: 10 giorni dalla notificazione del precetto (art. 74 LEF). "Perentorio" significa che, scaduto, non si recupera, salvo le eccezioni che vediamo più avanti.

L'opposizione è volutamente facile da fare. Si può dichiarare in due modi:

  • a voce o per iscritto al funzionario che notifica il precetto, nel momento stesso della consegna;
  • a voce o per iscritto allo sportello dell'Ufficio esecuzione, entro i 10 giorni.

Non serve un avvocato, non serve una motivazione, non servono prove. Basta dichiarare di fare opposizione. Se si contesta solo una parte dell'importo, occorre indicare la cifra esatta che si riconosce e quella che si contesta. In tutti gli altri casi l'opposizione è totale.

Viene da sé che, nel dubbio, conviene sempre fare opposizione entro il termine. È gratuito e si prende tempo. Pagare un debito che non si deve è molto più difficile da rimediare che opporsi a un precetto.

Cosa succede dopo l'opposizione

L'opposizione sospende l'esecuzione (art. 78 LEF). La procedura si ferma e la palla passa al creditore, che ora deve dimostrare davanti a un giudice di avere ragione. In pratica, deve chiedere il rigetto dell'opposizione (in tedesco Rechtsöffnung). La legge prevede due strade, a seconda di quanto è solido il titolo del creditore.

Il rigetto provvisorio (art. 82 LEF) si ottiene quando il credito è fondato su un riconoscimento scritto del debitore: un contratto firmato, una ricognizione di debito, una conferma scritta. Il giudice concede il rigetto provvisorio sulla base del documento. Il debitore, però, ha ancora una via: entro 20 giorni può promuovere l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e far decidere nel merito chi ha ragione.

Il rigetto definitivo (art. 80 LEF) si ottiene quando il creditore dispone di una sentenza passata in giudicato o di un titolo equivalente. Qui non c'è più discussione sul merito: l'esecuzione prosegue.

Del resto, è proprio questa la logica del sistema svizzero: l'esecuzione è rapida, ma chi vuole davvero incassare un credito contestato deve comunque passare, prima o poi, dal giudice. Per il quadro completo delle vie a disposizione del creditore e del debitore, vedi la nostra pagina dedicata al recupero crediti e responsabilità contrattuale.

Se hai lasciato scadere il termine di 10 giorni

Niente panico, ma occorre muoversi. Se il termine è stato mancato per un impedimento non imputabile (una malattia grave, un'assenza dovuta a causa di forza maggiore), si può chiedere la restituzione del termine entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 33 cpv. 4 LEF). Va osservato che il semplice "me ne sono dimenticato" non basta: l'impedimento deve essere serio e dimostrabile.

Se invece il termine è scaduto senza giustificazione, restano comunque alcune vie quando il debito non è realmente dovuto (ad esempio l'azione di annullamento o di sospensione dell'esecuzione dell'art. 85a LEF, oppure la dimostrazione che il debito è stato estinto). Sono strade più complesse del semplice fare opposizione nei termini, ed è qui che conviene farsi assistere subito.

Pignoramento o fallimento: cosa cambia per te

Non tutte le esecuzioni proseguono allo stesso modo. La differenza dipende da chi è il debitore.

L'esecuzione in via di pignoramento (art. 42 LEF) riguarda i privati e chi non è iscritto al registro di commercio. Se l'esecuzione va avanti, l'Ufficio pignora beni e redditi del debitore fino a coprire il credito, lasciando il minimo vitale.

L'esecuzione in via di fallimento (art. 39 LEF) riguarda invece le persone e le società iscritte al registro di commercio. Qui il passo successivo non è il pignoramento di singoli beni, ma la comminatoria di fallimento: se il debito non viene pagato, si arriva alla dichiarazione di fallimento, con conseguenze sull'intera impresa. Per un imprenditore la posta in gioco è quindi ben più alta, e i tempi di reazione contano ancora di più.

Cosa significa per le parti

Per chi riceve il precetto (il debitore): segna a calendario la data di notifica e fai opposizione entro 10 giorni se hai anche solo un dubbio sul credito. È gratuito, non va motivato e sospende tutto. Conserva la ricevuta dell'opposizione. Se il termine è già scaduto, verifica subito se ricorrono i presupposti per la restituzione (art. 33 LEF) o per le altre azioni.

Per chi ha avviato l'esecuzione (il creditore): se arriva l'opposizione, la procedura si ferma e tocca a te attivarti. Prepara il titolo che hai in mano (contratto firmato, ricognizione di debito, sentenza) e valuta se chiedere il rigetto provvisorio o definitivo. Più il titolo è solido, più la strada è breve.

Domande frequenti

Quanti giorni ho per fare opposizione a un precetto esecutivo?

Hai 10 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 74 LEF). È un termine perentorio: una volta scaduto, di regola non si recupera, salvo i casi di restituzione del termine per impedimento non imputabile (art. 33 cpv. 4 LEF).

Devo motivare l'opposizione al precetto esecutivo?

No. L'opposizione si dichiara a voce o per iscritto allo sportello dell'Ufficio esecuzione, senza alcuna motivazione e senza prove. Se contesti solo una parte dell'importo, devi indicare la cifra esatta che riconosci.

Cosa succede se non faccio opposizione entro 10 giorni?

Il creditore può chiedere la continuazione dell'esecuzione senza dover dimostrare al giudice il merito del credito. A seconda del debitore si procede con il pignoramento dei beni oppure con la comminatoria di fallimento.

Ho fatto opposizione: il debito è cancellato?

No. L'opposizione sospende l'esecuzione (art. 78 LEF) ma non estingue il credito. Il creditore può rivolgersi al giudice per ottenere il rigetto dell'opposizione, provvisorio (art. 82 LEF) o definitivo (art. 80 LEF), e poi proseguire.

Il precetto esecutivo finisce nel registro delle esecuzioni?

Sì. L'esecuzione viene annotata e può risultare nell'estratto del registro esecuzioni, consultabile ad esempio da banche e locatori. Quando il debito non è dovuto conviene reagire nei termini e, se necessario, chiederne in seguito la cancellazione.

Avv. Hugo Haab

Avvocato e partner - Haab Legal, Lugano

Hai domande su questo tema?

Contatta lo studio per una consulenza personalizzata.

Ho ricevuto un precetto esecutivo: cosa fare | Haab Legal