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Sequestro di beni in Svizzera (art. 271 LEF)
Il sequestro è la misura urgente con cui un creditore fa bloccare i beni del debitore in Svizzera prima che vengano sottratti o prima che spariscano in altro modo (art. 271 LEF). Lo concede il giudice con un decreto, a sorpresa e senza sentire dapprima il debitore, quando il creditore rende verosimili il proprio credito, una causa di sequestro e l'esistenza di beni del debitore in Svizzera (art. 272 LEF). Anche un creditore con sede all'estero può chiedere il sequestro su beni situati in Svizzera, in particolare se dispone di un titolo riconosciuto in base alla Convenzione di Lugano, per esempio una sentenza giudiziaria. Ottenuto il sequestro, il creditore ha 10 giorni per convalidarlo promuovendo l'esecuzione o l'azione di merito (art. 279 LEF).
30 giu 2026Leggi articolo