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Vizi della cosa venduta: i rimedi del compratore
Il venditore risponde dei difetti che tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o la sua attitudine all'uso previsto (art. 197 CO), anche quando non ne era a conoscenza. Il compratore deve però esaminare la merce appena l'ordinario andamento degli affari lo consente e denunciare i difetti subito (art. 201 CO): se tace, la cosa si ritiene accettata e la garanzia è persa. Chi denuncia nei termini può chiedere la risoluzione della vendita, la riduzione del prezzo oppure, per le merci fungibili, la consegna di merce sostitutiva (art. 205 e 206 CO). Le azioni si prescrivono in 2 anni dalla consegna, 5 anni per le cose integrate in un'opera immobiliare (art. 210 CO).