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Vizi della cosa venduta: i rimedi del compratore

Vizi della cosa venduta: i rimedi del compratore

Sintesi rapida

Il venditore risponde dei difetti che tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o la sua attitudine all'uso previsto (art. 197 CO), anche quando non ne era a conoscenza. Il compratore deve però esaminare la merce appena l'ordinario andamento degli affari lo consente e denunciare i difetti subito (art. 201 CO): se tace, la cosa si ritiene accettata e la garanzia è persa. Chi denuncia nei termini può chiedere la risoluzione della vendita, la riduzione del prezzo oppure, per le merci fungibili, la consegna di merce sostitutiva (art. 205 e 206 CO). Le azioni si prescrivono in 2 anni dalla consegna, 5 anni per le cose integrate in un'opera immobiliare (art. 210 CO).

Il difetto salta fuori dopo la consegna

Assai frequente è il caso in cui l'azienda riceve la merce, la mette in magazzino e solo settimane dopo, al momento di utilizzarla, si accorge che qualcosa non va: il macchinario non raggiunge la resa dichiarata, il lotto è fuori specifica. Si scrive al fornitore e la risposta arriva puntuale: avete reclamato troppo tardi.

In materia di vizi della cosa venduta quella risposta è spesso, purtroppo, corretta. Il diritto svizzero riconosce al compratore rimedi incisivi, ma li subordina a un comportamento diligente e rapido. Va subito fatto notare un secondo punto: chi cerca informazioni in rete trova soprattutto contenuti fondati sul diritto italiano, costruiti attorno all'art. 1490 del codice civile italiano. In Svizzera quelle regole non si applicano. Fanno stato gli art. 197 e seguenti del Codice delle obbligazioni, con presupposti e scadenze propri. Per il quadro completo delle vertenze tra imprese, vedi la nostra pagina sulle vertenze su contratti commerciali.

Quando si è in presenza di un difetto (art. 197 CO)

Secondo l'art. 197 CO il venditore risponde tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o la sua attitudine all'uso preveduto. Il secondo capoverso aggiunge quel che più conta nella pratica: risponde anche se quei difetti non gli erano noti. È una responsabilità oggettiva, che prescinde da ogni colpa.

Due limiti la temperano. Il venditore non risponde dei difetti noti al compratore al momento della vendita (art. 200 cpv. 1 CO); di quelli che il compratore avrebbe dovuto conoscere usando l'ordinaria diligenza risponde solo se aveva dichiarato che non sussistevano (art. 200 cpv. 2 CO). Chi compra un veicolo con 200'000 chilometri e lo trova usurato non ha un difetto da far valere; chi si era sentito assicurare per iscritto che il motore era stato sostituito, sì.

Vediamo pertanto di fare le opportune distinzioni. Se l'oggetto è un fondo, l'azione si prescrive in cinque anni dall'acquisto della proprietà (art. 219 cpv. 3 CO). Se la controparte non ha venduto un bene ma si è impegnata a eseguire un'opera, siamo nell'appalto (art. 363 segg. CO), dove il committente può anche esigere la riparazione (art. 368 cpv. 2 CO). Nella compravendita quel diritto non esiste per legge.

La denuncia dei difetti: il passaggio che fa perdere più cause

L'art. 201 CO impone due obblighi distinti. Il compratore deve esaminare la cosa ricevuta appena l'ordinario andamento degli affari lo consente e, se vi scopre difetti di cui il venditore risponde, dargliene subito notizia. Altrimenti la cosa si ritiene accettata e la garanzia si estingue, senza che occorra alcun atto del venditore.

Fanno eccezione i difetti non riconoscibili con l'ordinario esame, i difetti occulti. Per questi il termine decorre dalla scoperta e non dalla consegna: appena emergono, la notificazione dev'essere immediata, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ad essi (art. 201 cpv. 3 CO).

Quanto tempo si ha davvero? La legge dice "subito" e non fissa un numero di giorni. La costante giurisprudenza del Tribunale federale interpreta l'avverbio in senso stretto: si ragiona in giorni, non in settimane, e tra imprese il margine è particolarmente ridotto. In pratica, chi aspetta la fine del mese per scrivere al fornitore ha già un problema.

Dal 2026 c'è un'eccezione: 60 giorni per i difetti di costruzione. Se i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell'opera, il compratore deve darne notizia entro 60 giorni. Dei difetti non riconoscibili mediante l'ordinario esame deve dare notizia entro 60 giorni dalla loro scoperta. La pattuizione di termini più brevi è inefficace (art. 201 cpv. 4 CO, in vigore dal 1° gennaio 2026).

È la regola pensata per l'edilizia: finestre, caldaie, pavimenti, impianti montati in un edificio che si rivelano difettosi e compromettono l'opera. Fuori da questa ipotesi resta il "subito" di sempre. Nello stesso caso l'azione si prescrive in cinque anni invece di due (art. 210 cpv. 2 CO).

La forma non è prescritta, la prova sì. Una telefonata non lascia traccia. La denuncia va fatta per iscritto, descrivendo il difetto in modo circostanziato e non con formule generiche, e inviata in modo da poterne dimostrare la ricezione.

I tre rimedi del compratore (art. 205 e 206 CO)

Denunciato il difetto nei termini, il compratore sceglie tra le due azioni dell'art. 205 CO. Con l'azione redibitoria chiede la risoluzione della vendita: restituisce la cosa e riottiene il prezzo. Con l'azione estimatoria tiene la cosa e chiede il risarcimento del minor valore, cioè la riduzione del prezzo.

La scelta non è illimitata. Se il giudice non reputa giustificata la risoluzione può limitarsi a ridurre il prezzo (art. 205 cpv. 2 CO): un difetto modesto non permette di sciogliere il contratto. All'opposto, quando il minor valore uguaglia l'ammontare del prezzo resta soltanto la risoluzione (art. 205 cpv. 3 CO).

Il terzo rimedio vale unicamente per le cose fungibili: se la vendita ha per oggetto una data quantità di merce di genere, il compratore può domandare altrettante cose di egual genere immuni da difetti (art. 206 CO). È la fornitura sostitutiva, praticabile per un lotto di componenti standard, non per un macchinario costruito su misura.

A titolo d'esempio: un'impresa acquista un impianto per CHF 48'000 e accerta una resa inferiore di un quinto rispetto a quella pattuita. Se l'impianto resta utilizzabile, la via realistica è la riduzione del prezzo; la restituzione integrale sarebbe verosimilmente giudicata sproporzionata.

Qui va segnalata la differenza che sorprende più spesso i clienti: il diritto alla riparazione non è previsto dalla legge. Nella compravendita il compratore non può pretendere che il venditore ripari la cosa, salvo che le parti lo abbiano pattuito. Molti fornitori inseriscono nelle condizioni generali una clausola che limita la garanzia alla sola riparazione, sostituendola ai rimedi legali. È valida, e conviene leggerla prima di firmare.

Alla risoluzione si aggiunge il risarcimento: il venditore restituisce il prezzo con gli interessi e risponde del danno derivante direttamente dalla consegna di merce difettosa, indipendentemente da ogni colpa (art. 208 cpv. 2 CO). Del maggior danno risponde solo se non prova che nessuna colpa gli è imputabile (art. 208 cpv. 3 CO).

Prescrizione e clausole di esclusione (art. 210 e 199 CO)

Le azioni di garanzia si prescrivono in due anni dalla consegna, quand'anche il compratore abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo garanzia contrattuale di durata maggiore (art. 210 cpv. 1 CO). Il termine sale a cinque anni per i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare conformemente all'uso cui è normalmente destinata, che abbiano causato i difetti dell'opera (art. 210 cpv. 2 CO): finestre, impianti, rivestimenti posati in un edificio.

Il termine si può allungare, non accorciare liberamente. È nullo l'accordo che lo riduce a meno di due anni, e a meno di un anno per le cose usate, quando la cosa è destinata all'uso personale o familiare del compratore e il venditore agisce nell'ambito della sua attività professionale (art. 210 cpv. 4 CO). Tra imprese una riduzione convenzionale resta invece ammissibile.

Le clausole del tipo "venduto nello stato in cui si trova" sono di principio valide, ma hanno un limite netto: sono nulle se il venditore ha in mala fede dissimulato i difetti (art. 199 CO). Nello stesso senso, chi ha intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la prescrizione (art. 210 cpv. 6 CO). Del resto sarebbe singolare che chi tace un difetto noto potesse trarne vantaggio.

Cosa significa per le parti

Per il compratore: organizza l'esame della merce come procedura interna, fissando per iscritto chi controlla ed entro quanto. Alla comparsa di un difetto spedisci la denuncia scritta nei giorni immediatamente successivi, descrivendo il vizio in modo puntuale. Prima di pagare, verifica se le condizioni generali del fornitore accorciano la prescrizione o sostituiscono i rimedi legali con la sola riparazione.

Per il venditore: la responsabilità prescinde dalla buona fede, quindi l'ignoranza non protegge. Protegge invece una descrizione precisa della merce nell'offerta, perché ogni qualità promessa diventa oggetto di garanzia. Ricevuta una contestazione, verifica subito la tempestività della denuncia: è spesso su quel punto che la vertenza si decide.

Domande frequenti

Entro quanto tempo devo segnalare un difetto al venditore?

La legge non indica un numero di giorni: impone la notizia "subito" dopo la scoperta (art. 201 CO). Nella pratica commerciale si ragiona nell'ordine di pochi giorni lavorativi dall'accertamento. Fa eccezione, dal 1° gennaio 2026, il caso in cui i difetti di una cosa integrata in un'opera immobiliare abbiano causato i difetti dell'opera: lì il termine è di 60 giorni e non può essere accorciato per contratto (art. 201 cpv. 4 CO). Per i difetti occulti il termine decorre dalla scoperta, non dalla consegna. La denuncia va fatta per iscritto e in forma tale da poterne provare la ricezione.

Posso pretendere che il venditore ripari la cosa difettosa?

Di principio no. La compravendita non attribuisce un diritto legale alla riparazione: i rimedi sono la risoluzione, la riduzione del prezzo e, per le merci di genere, la fornitura sostitutiva (art. 205 e 206 CO). Il diritto alla riparazione esiste solo se pattuito, oppure nel contratto d'appalto (art. 368 cpv. 2 CO).

La clausola "venduto nello stato in cui si trova" è valida?

Sì, un'esclusione o limitazione della garanzia è di principio ammessa. Diventa nulla se il venditore ha dissimulato in mala fede i difetti della cosa (art. 199 CO). Verso un consumatore, inoltre, la prescrizione non può essere ridotta a meno di due anni, o a meno di un anno per le cose usate (art. 210 cpv. 4 CO).

Ho scoperto il difetto dopo due anni: posso ancora fare qualcosa?

Di regola l'azione è prescritta, perché il termine decorre dalla consegna anche se il difetto emerge più tardi (art. 210 cpv. 1 CO). Restano il termine di cinque anni per le cose integrate in un'opera immobiliare, un'eventuale garanzia contrattuale più lunga e l'inganno intenzionale del venditore, che gli impedisce di invocare la prescrizione. Chi aveva denunciato il difetto nei termini può inoltre opporre l'eccezione se il venditore gli chiede il pagamento.

Avv. Hugo Haab

Avvocato e partner - Haab Legal, Lugano

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