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Disdetta del contratto di locazione: termini e forma
Nella locazione di abitazioni a tempo indeterminato ciascuna parte può dare la disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi, 6 per i locali commerciali, per la scadenza prevista dal contratto o, se il contratto tace, per quella d'uso locale o per la fine di un trimestre di locazione (art. 266c e 266d CO). La disdetta va data per iscritto. Il locatore deve usare il modulo ufficiale approvato dal Cantone, altrimenti la disdetta è nulla (art. 266l e 266o CO). Chi la riceve può contestarla o chiedere la protrazione della locazione all'Ufficio di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento (art. 273 CO).
14 set 2026Leggi articolo