Disdetta del contratto di locazione: termini e forma
Nella locazione di abitazioni a tempo indeterminato ciascuna parte può dare la disdetta con un preavviso di almeno 3 mesi, 6 per i locali commerciali, per la scadenza prevista dal contratto o, se il contratto tace, per quella d'uso locale o per la fine di un trimestre di locazione (art. 266c e 266d CO). La disdetta va data per iscritto. Il locatore deve usare il modulo ufficiale approvato dal Cantone, altrimenti la disdetta è nulla (art. 266l e 266o CO). Chi la riceve può contestarla o chiedere la protrazione della locazione all'Ufficio di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento (art. 273 CO).
Una disdetta sbagliata costa mesi di pigione
Capita purtroppo di vedere conduttori che hanno già firmato il nuovo contratto, prenotato il trasloco e spedito la disdetta, e che si sentono rispondere dal locatore che la lettera è arrivata tardi. La locazione non finisce quando il conduttore se ne va, ma alla scadenza successiva, e fino ad allora la pigione è dovuta. Dall'altra parte c'è il proprietario che disdice con una lettera scritta di suo pugno e scopre, mesi dopo, che la disdetta non è mai stata valida.
La disdetta del contratto di locazione sta spesso in una sola pagina. Le regole del Codice delle obbligazioni che la governano sono però rigide, e non sono le stesse per il conduttore e per il locatore. Vediamo pertanto di fare le opportune distinzioni. Per il quadro generale della materia, vedi la nostra pagina sul diritto della locazione.
Termini di preavviso e scadenze (art. 266a–266e CO)
Il primo documento da leggere è il contratto. Se la locazione è a tempo determinato, cessa da sola alla data convenuta, senza bisogno di disdetta (art. 266 CO). Se le parti la lasciano proseguire tacitamente, diventa a tempo indeterminato.
Per le locazioni a tempo indeterminato la legge fissa due elementi distinti. Il termine di preavviso è il tempo minimo che deve separare la ricezione della disdetta dalla fine della locazione. La scadenza di disdetta è la data per la quale si può disdire. Per le abitazioni il preavviso è di tre mesi (art. 266c CO), per i locali commerciali di sei mesi (art. 266d CO), per le camere mobiliate e i posteggi locati separatamente di due settimane per la fine di un mese (art. 266e CO).
Le scadenze sono quelle pattuite nel contratto. Se il contratto tace, vale la scadenza d'uso locale e, in mancanza di un uso, la fine di un trimestre di locazione. Le parti possono convenire un preavviso più lungo di quello legale, non uno più breve (art. 266a cpv. 1 CO).
A titolo d'esempio: il contratto prevede la disdetta con tre mesi di preavviso per il 30 giugno. La disdetta deve giungere al locatore al più tardi il 31 marzo. Se arriva il 2 aprile non è nulla, ma produce effetto soltanto per la scadenza successiva (art. 266a cpv. 2 CO), e se il contratto prevede una sola scadenza all'anno il conduttore resta legato per altri dodici mesi.
Conta la data di ricezione, non quella del timbro postale. In pratica conviene spedire almeno una decina di giorni prima del termine.
La forma: per iscritto, e il locatore con il modulo ufficiale (art. 266l–266o CO)
La disdetta di un'abitazione o di un locale commerciale deve essere data per iscritto (art. 266l cpv. 1 CO), cioè con una lettera firmata a mano. Una e-mail o un messaggio WhatsApp non bastano. Se il contratto è intestato a più conduttori, la disdetta va firmata da tutti.
Per il locatore c'è un requisito in più: deve disdire mediante il modulo approvato dal Cantone, che indica al conduttore come contestare la disdetta o chiedere la protrazione della locazione (art. 266l cpv. 2 CO). In Ticino è il modulo del Dipartimento delle istituzioni. Una lettera normale, anche raccomandata e perfettamente motivata, non lo sostituisce.
Va osservato che l'abitazione familiare ha regole proprie. Il conduttore sposato, o in unione domestica registrata, può disdire solo con il consenso espresso del coniuge o del partner (art. 266m CO). Il locatore, dal canto suo, deve notificare la disdetta separatamente al conduttore e al coniuge, con due invii distinti (art. 266n CO).
La disdetta che non rispetta queste condizioni è nulla (art. 266o CO). È come se non fosse mai stata data, e la locazione prosegue. La nullità non ha bisogno di essere fatta valere entro un termine, ma chi riceve una disdetta irregolare fa comunque bene a reagire subito, per iscritto.
Andarsene prima della scadenza (art. 264 e 266g CO)
Il conduttore che vuole lasciare l'abitazione senza rispettare preavviso e scadenze ha una sola via per liberarsi: proporre un conduttore subentrante solvibile, che il locatore non possa ragionevolmente rifiutare e che sia disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni (art. 264 CO). Il candidato va proposto per iscritto, con i documenti che ne dimostrano la solvibilità.
Senza subentrante, il conduttore resta debitore della pigione fino alla prima scadenza utile. A titolo d'esempio: pigione di CHF 1'850 al mese, prossima scadenza il 31 marzo, trasferimento di lavoro a fine ottobre. Senza un subentrante il conduttore deve ancora cinque mensilità, CHF 9'250. Il locatore deve però imputare le spese risparmiate e quanto guadagna rilocando prima, o quanto omette intenzionalmente di guadagnare (art. 264 cpv. 3 CO).
In Parlamento una mozione chiedeva di dispensare dal subentrante i conduttori delle regioni con penuria di alloggi. La mozione è stata liquidata nel 2024: la regola resta quella dell'art. 264 CO.
Altra cosa è la disdetta per motivi gravi (art. 266g CO), che ciascuna parte può dare, con il preavviso legale, per una scadenza qualsiasi. Occorrono però circostanze che rendano l'adempimento del contratto incomportabile e che non fossero prevedibili alla sua conclusione. Il giudice ne determina le conseguenze patrimoniali, e chi disdice deve mettere in conto un indennizzo all'altra parte.
Ho ricevuto la disdetta: contestazione e protrazione (art. 271–273 CO)
Il conduttore che riceve la disdetta ha 30 giorni dal ricevimento per contestarla davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione del luogo in cui si trova l'immobile (art. 273 CO). Il termine è perentorio: scaduto quello, la disdetta non si può più contestare. In Ticino gli uffici sono undici. Davanti all'Ufficio di conciliazione non si pagano spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC).
La disdetta è contestabile se contraria alle regole della buona fede (art. 271 CO), e chi disdice deve motivarla se l'altra parte lo chiede. L'art. 271a CO elenca i casi tipici: la disdetta data perché il conduttore ha fatto valere in buona fede pretese derivanti dalla locazione, quella che serve a imporre un aumento della pigione, quella data durante una procedura di conciliazione o giudiziaria, o nei tre anni successivi a una procedura in cui il locatore è risultato in gran parte soccombente.
Se la disdetta è valida, il conduttore può ancora chiedere la protrazione della locazione, quando la fine del contratto produce per lui o la sua famiglia effetti gravosi che l'interesse del locatore non giustifica (art. 272 CO). La protrazione arriva al massimo a quattro anni per le abitazioni e a sei per i locali commerciali (art. 272b CO). È esclusa, tra l'altro, se la disdetta è stata data per mora nel pagamento della pigione (art. 272a CO). Se l'autorità respinge la contestazione, esamina comunque d'ufficio se la locazione possa essere protratta (art. 273 cpv. 5 CO).
Cosa significa per le parti
Per il conduttore: controlla nel contratto preavviso e scadenze prima di firmare un nuovo contratto altrove. Spedisci la disdetta per raccomandata con largo anticipo, firmata da tutti i conduttori e, se si tratta dell'abitazione familiare, anche dal coniuge. Se vuoi uscire prima, cerca un subentrante e proponilo per iscritto. Se ricevi una disdetta, annota il giorno in cui l'hai ricevuta: da lì partono i 30 giorni.
Per il locatore: usa sempre il modulo ufficiale cantonale, anche per la disdetta dopo una diffida di pagamento (art. 257d CO), e notificalo separatamente al coniuge del conduttore. Non disdire subito dopo che il conduttore ha fatto valere un difetto o una contestazione: è il caso tipico della disdetta contestabile. Se il conduttore propone un subentrante, esaminalo seriamente, perché un rifiuto senza motivo lo libera comunque.
Domande frequenti
Da quando partono i tre mesi di preavviso per disdire l'affitto?
Si contano a ritroso dalla scadenza. Per disdire un'abitazione per il 30 giugno con tre mesi di preavviso, la disdetta deve essere ricevuta dal locatore entro il 31 marzo (art. 266c CO). Conta la data di ricezione, non quella di spedizione. Se la disdetta arriva tardi vale per la scadenza successiva (art. 266a cpv. 2 CO).
Posso disdire il contratto di locazione con una e-mail?
No. La disdetta di abitazioni e locali commerciali richiede la forma scritta (art. 266l CO), quindi una lettera con firma autografa. Una e-mail o un messaggio non soddisfano questo requisito e la disdetta è nulla (art. 266o CO). Se i conduttori sono più d'uno, devono firmare tutti.
Posso lasciare l'appartamento prima della scadenza senza pagare?
Solo se proponi al locatore un conduttore subentrante solvibile, che il locatore non possa ragionevolmente rifiutare e che riprenda il contratto alle stesse condizioni (art. 264 CO). Altrimenti la pigione è dovuta fino alla prossima scadenza di disdetta, dedotto quanto il locatore risparmia o guadagna rilocando prima.
Il locatore mi ha disdetto con una lettera normale: la disdetta è valida?
No. Il locatore deve usare il modulo ufficiale approvato dal Cantone (art. 266l cpv. 2 CO). Una disdetta data senza modulo è nulla (art. 266o CO) e la locazione continua come se nulla fosse. È comunque prudente rispondere per iscritto e farsi consigliare, perché il locatore può rimediare con una nuova disdetta regolare.
Quanto tempo ho per contestare una disdetta?
30 giorni dal ricevimento, con una richiesta all'Ufficio di conciliazione del luogo dell'immobile (art. 273 CO). Nello stesso termine si chiede la protrazione della locazione. La procedura di conciliazione in materia di locazione di abitazioni e locali commerciali è senza spese processuali (art. 113 cpv. 2 lett. c CPC).
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