Deposito ("Storage"): cosa fare se il deponente non paga?

Come può procedere il depositario (impresa che offre il deposito) se i suoi servizi non sono pagati dal cliente?

November 8, 2021

Frequenti sono le richieste che ci vengono fatte da imprese di trasloco che hanno problemi causati dal mancato pagamento per il deposito di mobili ed oggetti ("storage"), a loro affidati da loro clienti, magari a causa di assenze all'estero o per temporanea mancanza di spazio.

Il contratto di deposito é regolato dagli art. 472 seg. CO. Tra gli obblighi del deponente (cioé colui che consegna in deposito delle cose mobili) vi é quello di pagare una mercede, qualora ciò sia stato pattuito (art. 472 cpv. 1 CO), ciò che rappresenta la regola.

In caso di mancato pagamento il depositario (nel nostro esempio l'impresa di traslochi che offre il servizio di deposito) dovrebbe dapprima sollecitare il deponente (per mezzo di una comunicazione con lettera raccomandata), assegnado un termine per procedere al pagamento pattuito.

Fino al mancato pagamento della mercede pattuita il depositario ha il diritto di non restituire le cose depositate (ciò in virtù dell'art. 82 CO) come anche quello di esercitare un diritto di ritenzione sulle cose mobili a lui consegnate dal deponente. Quest'ultimo diritto permette al depositario di "assicurare" la propria pretesa pecuniaria (pagamento della mercede pattuita) per mezzo di un pegno mobiliare, che ha quale oggetto per l'appunto le cose mobili che per volontà del deponente si trovano in possesso del depositario (art. 895 cpv. 1 CC). Questa possibilità é molto interesante se le cose mobili oggetto del deposito sono di valore rilevante, almeno pari o prossime al credito del depositario.

Per contro il depositario non può restituire prima la cosa depositata e quindi neppure può disfarsi della stessa, se il contratto di deposito prevede una durata stabilita (art. 476 cpv. 1 CO). Se invece il contratto di deposito non prevede una durata determinata il depositario può per contro restituire in ogni momento la cosa depositata, previo avviso al deponente (art. 476 cpv. 2 CO). Alla fine del contratto di deposito o se il depositario può procedervi anzitempo, la merce depositata dev'essere restituita al deponente presso il luogo in cui la stessa era depositata (art. 477 CO). Qualora il deponente non riprendesse la merce depositata entro congruo termine lo stesso sarebbe in mora (mora del creditore, art. 91 CO) e pertanto il depositario può depositare la cosa a rischio e spese del deponente e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione e responsabilità. Si sconsiglia fortemente di distruggere o eliminare in altro modo la cosa depositata, a meno che nel contratto di deposito non sia chiaramente previsto questa facoltà per il depositario (ad ogni modo una distruzione della cosa andrebbe se del caso eseguita solo con riserbo e semmai dopo più avvertimenti al deponente).

Per procedere all'incasso della mercede dovuta, ma non corrisposta dal deponente, al deponente non resta che avviare una procedura esecutiva e/o una procedura giudiziaria nella quale viene chiesta la condanna del deponente al pagamento della mercede.

Da notare anche che fino al mancato pagamento della mercede pattuita il depositario ha il diritto di non restituire le cose depositate (ciò in virtù dell'art. 82 CO) come anche quello di esercitare un diritto di ritenzione sulle cose mobili a lui consegnate dal deponente. Quest'ultimo diritto permette al depositario di "assicurare" la propria pretesa pecuniaria (pagamento della mercede pattuita) per mezzo di un pegno mobiliare, che ha quale oggetto per l'appunto le cose mobili che per volontà del deponente si trovano in possesso del depositario (art. 895 cpv. 1 CC). Questa possibilità é molto interesante se le cose mobili oggetto del deposito sono di valore rilevante, almeno pari o prossime al credito del depositario.

Una volta esercitato il diritto di ritenzione il creditore deve avviare una procedura esecutiva, la quale va proseguita (dopo eliminazione dell'eventuale opposizione del debitore) in via di realizzazione del pegno (art. 151 seg. LEF). Non é per contro possibile per il creditre vendere direttamente le cose mobili in suo possesso senza ossequiare le disposizione della LEF, a meno che questa possibilità (vendita diretta a trattative private) non sia stata preventivamente concordata tra le parti (si può stabilire la stessa nel contratto di deposito per esempio).

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