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Diritto esecutivo svizzero in breve

Diritto esecutivo svizzero in breve

Kurzzusammenfassung

Guida sintetica alla procedura esecutiva svizzera secondo la LEF: precetto esecutivo, opposizione e rigetto, pignoramento, rivendicazione, fallimento, sequestro, azione revocatoria e concordato, con i termini in tedesco e una tabella dei termini principali.

Sommario

  1. Nozioni di base
  2. Domanda di esecuzione e precetto esecutivo
  3. Opposizione
  4. Eliminazione dell'opposizione
  5. Domanda di proseguimento e vie di esecuzione
  6. Pignoramento
  7. Procedura di rivendicazione
  8. Fallimento
  9. Rimedi e azioni particolari
  10. Sequestro e azione revocatoria
  11. Procedura concordataria e risanamento
  12. Allegato: termini principali

1. Nozioni di base

La Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; SchKG) disciplina l'esecuzione forzata dei crediti pecuniari (Geldforderungen) e delle prestazioni di garanzia (Sicherheitsleistungen) (art. 38 LEF). Le pretese di altra natura, come la consegna di una cosa o un fare, si eseguono secondo il CPC (Vollstreckung, art. 335 ss. CPC).

Gli organi sono i seguenti:

  • l'Ufficio esecuzione (UE; Betreibungsamt, BA);
  • l'Ufficio fallimenti (UF; Konkursamt);
  • le autorità di vigilanza (Aufsichtsbehörden), che in Ticino sono la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello;
  • il giudice, per le questioni di diritto materiale (rigetto dell'opposizione, fallimento, sequestro, azioni).

Il luogo dell'esecuzione (Betreibungsort) è di regola il domicilio del debitore, o la sede per le persone giuridiche (art. 46 LEF). Le spese sono anticipate dal creditore (Kostenvorschuss) e poste a carico del debitore (art. 68 LEF).

Durante le ferie esecutive (Betreibungsferien) non si compiono atti esecutivi (art. 56 LEF). Le ferie coprono i sette giorni prima e dopo Pasqua e Natale e il periodo dal 15 al 31 luglio. È prevista anche una sospensione (Rechtsstillstand), ad esempio per il debitore in servizio militare, civile o di protezione civile (art. 57 LEF).

2. Domanda di esecuzione e precetto esecutivo

Il creditore (Gläubiger) che ritiene di avere un credito pecuniario nei confronti di un debitore (Schuldner) presenta al competente UE una domanda di esecuzione (Betreibungsbegehren). Non deve provare il credito: basta indicarlo (art. 67 LEF).

L'UE notifica (zustellen) al debitore un precetto esecutivo (PE; Zahlungsbefehl, ZB) (art. 69 ss. LEF). Se il debitore non è reperibile, la notifica può avvenire tramite la polizia o, in ultima ratio, mediante pubblicazione (art. 64 e 66 LEF).

L'esecuzione, già con la domanda di esecuzione, interrompe la prescrizione del credito (unterbricht die Verjährung) (art. 135 n. 2 CO). Ogni ulteriore atto esecutivo la interrompe nuovamente.

3. Opposizione

Se il debitore ritiene di non dovere la somma pretesa, o di non doverla tutta, fa opposizione (erhebt Rechtsvorschlag). Ha 10 giorni dalla notifica del PE, può farlo oralmente o per iscritto e non deve motivarla (art. 74 LEF). L'opposizione può essere anche parziale.

Se il credito è stato ceduto dopo la notifica del PE, il debitore può fare opposizione tardiva (nachträglicher Rechtsvorschlag) (art. 77 LEF).

L'opposizione sospende l'esecuzione (Betreibung) (art. 78 LEF). Per proseguirla il creditore deve ottenere la levata (Beseitigung des Rechtsvorschlages) o il rigetto dell'opposizione (Rechtsöffnung).

4. Eliminazione dell'opposizione

4.1 Rigetto definitivo (definitive Rechtsöffnung, art. 80–81 LEF)

Il creditore può chiedere il rigetto definitivo se dispone di uno dei seguenti titoli:

  • una decisione giudiziaria esecutiva (vollstreckbarer Entscheid), in particolare una sentenza cresciuta in giudicato (rechtskräftiges Urteil);
  • una transazione o un'acquiescenza giudiziale (gerichtlicher Vergleich, gerichtliche Klageanerkennung);
  • un atto pubblico esecutivo (vollstreckbare öffentliche Urkunde, art. 347 ss. CPC);
  • una decisione amministrativa svizzera cresciuta in giudicato (Verfügung).

Le eccezioni del debitore sono molto limitate. Può opporre soltanto l'estinzione del debito o la dilazione successive al titolo, provate per documenti, e la prescrizione sopravvenuta (art. 81 LEF).

4.2 Rigetto provvisorio (provisorische Rechtsöffnung, art. 82–83 LEF)

Il creditore può chiedere il rigetto provvisorio se dispone di un riconoscimento di debito (Schuldanerkennung) constatato in atto pubblico o firmato dal debitore. Il debitore può paralizzarlo rendendo verosimili (glaubhaft machen) eccezioni che infirmano il riconoscimento.

Se il rigetto è concesso, il creditore può chiedere il pignoramento provvisorio (provisorische Pfändung), o l'inventario se si tratta di esecuzione in via di fallimento (art. 83 cpv. 1 LEF).

Il debitore, entro 20 giorni dal rigetto, può promuovere al foro dell'esecuzione l'azione di disconoscimento del debito (Aberkennungsklage). Con essa chiede al giudice di accertare che il debito in realtà non esiste. Se non la promuove, o se l'azione è respinta, il rigetto diventa definitivo (art. 83 cpv. 2 e 3 LEF).

4.3 Procedura e rimedi nel rigetto

Il rigetto si decide in procedura sommaria (Summarverfahren, art. 251 lett. a CPC) davanti al giudice del rigetto (Rechtsöffnungsrichter), in Ticino il Pretore.

La decisione non è appellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC). È impugnabile unicamente mediante reclamo (Beschwerde) entro 10 giorni (art. 319 ss., 321 cpv. 2 CPC).

4.4 Azione di riconoscimento del debito (Anerkennungsklage, art. 79 LEF)

In tutti gli altri casi, cioè quando il creditore non ha alcun titolo, deve far accertare il credito in un processo ordinario. La sentenza deve pronunciare espressamente la levata dell'opposizione.

Di regola il processo è preceduto da una procedura di conciliazione (Schlichtungsverfahren) davanti all'autorità di conciliazione (Schlichtungsbehörde) (art. 197 ss. CPC). Se la conciliazione non riesce, viene rilasciata l'autorizzazione ad agire (Klagebewilligung), valida tre mesi (art. 209 CPC). Per valori fino a CHF 10'000 l'autorità di conciliazione può sottoporre alle parti una proposta di decisione (Urteilsvorschlag). Fino a CHF 2'000, su richiesta dell'attore, può anche decidere essa stessa (art. 210 e 212 CPC).

Fino a CHF 30'000 si applica la procedura semplificata (vereinfachtes Verfahren, art. 243 ss. CPC). Oltre tale importo si applica la procedura ordinaria (ordentliches Verfahren, art. 219 ss. CPC).

La procedura si svolge grosso modo come segue:

  • Il creditore, ora attore (Kläger), presenta una petizione (Klage).
  • Il debitore, ora convenuto (Beklagter), presenta una risposta (Klageantwort).
  • Nella procedura ordinaria segue di regola un secondo scambio di allegati: l'attore presenta una replica (Replik) e il convenuto una duplica (Duplik).
  • Può tenersi un'udienza istruttoria (Instruktionsverhandlung).
  • Le parti sono citate al dibattimento principale (Hauptverhandlung), dove offrono i mezzi di prova (Beweismittel, art. 168 CPC): documenti (Urkunden); testimonianze (Zeugnis); ispezioni oculari (Augenschein); perizie (Gutachten); informazioni scritte (schriftliche Auskünfte); interrogatorio e deposizione delle parti (Parteibefragung und Beweisaussage). Si aggiunge il richiamo di atti (Beizug von Akten).
  • Il giudice assume le prove (erhebt die Beweise) che ritiene rilevanti. Quando la causa è matura per il giudizio (spruchreif), emana la sentenza (Entscheid, Urteil).
  • La parte soccombente può presentare appello (Berufung) al Tribunale d'appello (kantonales Obergericht) entro 30 giorni, se il valore litigioso è di almeno CHF 10'000. Sotto tale valore è dato solo il reclamo (Beschwerde) (art. 308 ss. e 319 ss. CPC).
  • Contro la decisione cantonale di ultima istanza è dato il ricorso in materia civile al Tribunale federale (Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht) entro 30 giorni (art. 72 ss. LTF). Occorre di regola un valore litigioso di almeno CHF 30'000 (CHF 15'000 in materia di diritto del lavoro e di locazione). Altrimenti è dato soltanto il ricorso sussidiario in materia costituzionale (subsidiäre Verfassungsbeschwerde, art. 113 ss. LTF).

5. Domanda di proseguimento e vie di esecuzione

Ottenuta la levata o il rigetto dell'opposizione, oppure se il debitore non ha fatto opposizione, il creditore presenta all'UE la domanda di proseguire l'esecuzione (Fortsetzungsbegehren). Può farlo non prima di 20 giorni dalla notifica del PE. Il diritto si estingue dopo un anno dalla notifica, termine sospeso durante il processo sull'opposizione (art. 88 LEF).

L'UE determina d'ufficio la via da seguire:

  • Esecuzione in via di pignoramento (Betreibung auf Pfändung). Si applica ai debitori non iscritti nel registro di commercio (Handelsregister). Per i crediti indicati all'art. 43 LEF si applica anche agli iscritti. Si tratta dei contributi di mantenimento e alimentari del diritto di famiglia e delle richieste di garanzia. Dal 1° gennaio 2025 non più ai crediti di diritto pubblico (imposte, tasse, multe, contributi sociali), che per gli iscritti seguono ora la via del fallimento.
  • Esecuzione in via di fallimento (Betreibung auf Konkurs). Si applica ai debitori iscritti nel registro di commercio in una delle qualità dell'art. 39 LEF. Fra questi rientrano il titolare di una ditta individuale, le società di persone e i loro soci illimitatamente responsabili, la SA, la Sagl, la cooperativa, e le associazioni e fondazioni iscritte.
  • Esecuzione in via di realizzazione del pegno (Betreibung auf Pfandverwertung, art. 41 e 151 ss. LEF). Si applica ai crediti garantiti da pegno (ipoteca, cartella ipotecaria, pegno manuale), a prescindere dall'iscrizione. Il creditore deve dapprima escutere il pegno (beneficium excussionis realis).
  • Esecuzione cambiaria (Wechselbetreibung, art. 177 ss. LEF). È una variante accelerata dell'esecuzione in via di fallimento per crediti fondati su cambiale o assegno.

6. Pignoramento (Pfändung)

L'UE procede senza indugio al pignoramento, previo avviso al debitore (Pfändungsankündigung) (art. 89 s. LEF). Il debitore deve assistervi e indicare tutti i suoi beni, sotto comminatoria di sanzioni penali (Auskunftspflicht, art. 91 LEF).

Alcuni beni non si pignorano:

  • i beni assolutamente impignorabili (Kompetenzstücke, art. 92 LEF);
  • la parte del salario necessaria al minimo di esistenza (Existenzminimum). Il reddito è pignorabile solo oltre tale minimo e per al massimo un anno (art. 93 LEF).

Si pignorano dapprima i beni mobili e i crediti, poi gli immobili (art. 95 LEF). L'esito è consegnato nel verbale di pignoramento (Pfändungsurkunde, art. 112 ss. LEF).

Se un terzo rivendica un diritto su un bene pignorato si apre la procedura di rivendicazione (Widerspruchsverfahren), descritta al capo 7.

Gli altri creditori che chiedono il proseguimento entro 30 giorni dal pignoramento vi partecipano e formano un gruppo (Anschlusspfändung, Gruppe, art. 110 LEF). Il coniuge, il partner registrato, i figli e altri congiunti godono di una partecipazione privilegiata anche senza esecuzione preliminare (art. 111 LEF).

Se il debitore continua a non pagare, il creditore presenta la domanda di realizzazione (Verwertungsbegehren) entro questi termini dal pignoramento (art. 116 LEF):

  • per mobili e crediti, non prima di un mese e non oltre un anno;
  • per gli immobili, non prima di sei mesi e non oltre due anni;
  • per il salario futuro, entro 15 mesi.

La realizzazione avviene per incanto pubblico (öffentliche Versteigerung) o, alle condizioni di legge, per vendita a trattative private (Freihandverkauf) (art. 125 ss., 130 LEF). I crediti possono anche essere assegnati al creditore (Überweisung, art. 131 LEF).

Se il pignoramento o la realizzazione non coprono il credito, l'UE rilascia un attestato di carenza di beni (ACB; Pfändungsverlustschein). L'attestato è provvisorio se i beni pignorati appaiono insufficienti secondo la stima, definitivo dopo la realizzazione (art. 115 e 149 LEF). L'ACB produce questi effetti:

  • vale come riconoscimento di debito ai fini del rigetto provvisorio;
  • consente di ottenere un sequestro (Arrest, art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF);
  • consente una nuova esecuzione senza nuovo PE entro sei mesi;
  • fa cessare la decorrenza degli interessi nei confronti del debitore;
  • legittima all'azione revocatoria.

Il credito constatato dall'ACB si prescrive in 20 anni (art. 149a LEF).

7. Procedura di rivendicazione (Widerspruchsverfahren, art. 106–109 LEF)

7.1 Presupposti

La procedura si apre quando si fa valere che su un bene pignorato un terzo ha un diritto migliore. Può trattarsi di proprietà (Eigentum), di un diritto di pegno (Pfandrecht) o di un altro diritto che si oppone al pignoramento. La pretesa può essere fatta valere dal terzo stesso o dal debitore.

L'UE ne prende nota nel verbale di pignoramento e ne informa le parti (art. 106 cpv. 1 LEF). La rivendicazione è possibile finché il ricavo della realizzazione non è stato distribuito (art. 106 cpv. 2 LEF). Il terzo che la ritarda abusivamente, pur conoscendo il pignoramento, perde tuttavia il diritto di farla valere (Verwirkung).

7.2 Ripartizione dei ruoli processuali

Il criterio decisivo è il possesso (Gewahrsam) del bene. Per i crediti e gli altri diritti conta quale pretesa appare più verosimile. Il possesso determina chi deve agire in giudizio:

  • Bene in possesso esclusivo del debitore (art. 107 LEF). L'UE assegna al creditore e al debitore un termine di 10 giorni per contestare (bestreiten) la pretesa del terzo. Se nessuno la contesta, la pretesa è considerata riconosciuta per quell'esecuzione. Se viene contestata, l'UE assegna al terzo un termine di 20 giorni per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto (Klage auf Feststellung seines Anspruchs). Se il terzo non agisce, la sua pretesa non è presa in considerazione.
  • Bene in possesso o compossesso del terzo (art. 108 LEF). L'UE assegna al creditore e al debitore un termine di 20 giorni per promuovere contro il terzo l'azione di contestazione della sua pretesa (Widerspruchsklage). Se nessuno agisce, la pretesa del terzo è considerata riconosciuta.

In entrambi i casi la parte a cui spetta contestare o agire può chiedere che l'altra le sottoponga i propri mezzi di prova (Beweismittel) presso l'UE.

7.3 Foro, procedura ed effetti

Il foro dipende dal tipo di azione (art. 109 LEF):

  • l'azione del terzo contro chi ha contestato si promuove al luogo dell'esecuzione (Betreibungsort);
  • l'azione contro il terzo si promuove al suo domicilio, se è domiciliato in Svizzera, altrimenti al luogo dell'esecuzione;
  • se si tratta di un fondo, il foro è sempre il luogo in cui questo si trova.

Non si tiene alcuna procedura di conciliazione (art. 198 lett. e n. 3 CPC).

Finché la causa è pendente, l'esecuzione resta sospesa quanto ai beni litigiosi e i termini per la domanda di realizzazione non decorrono (art. 109 cpv. 5 LEF). La sentenza ha effetto soltanto per l'esecuzione in corso e non accerta in modo generale il diritto controverso.

La procedura si applica per analogia al sequestro (art. 275 LEF). Nel fallimento vale invece la rivendicazione secondo l'art. 242 LEF (Aussonderung), descritta al capo 8.

8. Fallimento (Konkurs)

8.1 Dichiarazione di fallimento

Nell'esecuzione in via di fallimento, dopo la domanda di proseguimento, l'UE notifica al debitore una comminatoria di fallimento (Konkursandrohung, art. 159 LEF).

Se il debitore continua a non pagare, il creditore può presentare al giudice del fallimento (Konkursgericht), in Ticino il Pretore, la domanda di fallimento (Konkursbegehren). Deve farlo non prima di 20 giorni dalla notifica della comminatoria ed entro 15 mesi dalla notifica del PE (art. 166 LEF). Il creditore istante risponde delle spese fino alla prima adunanza dei creditori (art. 169 LEF). Può chiedere misure conservative, in particolare l'inventario (Güterverzeichnis, art. 162 LEF).

Il giudice dichiara il fallimento (Konkurseröffnung, Konkurserkenntnis, art. 171 LEF), salvo che il debitore provi di aver pagato, di aver ottenuto una dilazione o di aver depositato l'importo (art. 172 LEF). La decisione è impugnabile con reclamo entro 10 giorni. In quella sede il debitore può ancora ottenere l'annullamento se prova il pagamento e rende verosimile la propria solvibilità (Zahlungsfähigkeit) (art. 174 LEF).

Il fallimento può essere dichiarato anche senza preventiva esecuzione (Konkurs ohne vorgängige Betreibung, art. 190 ss. LEF). Ciò avviene, fra l'altro, se il debitore è irreperibile, compie atti fraudolenti o sospende i pagamenti. Avviene anche su dichiarazione di insolvenza del debitore stesso (Insolvenzerklärung, art. 191 LEF) o su avviso di eccedenza di debiti (Überschuldung) da parte del consiglio d'amministrazione (art. 725b CO; art. 192 LEF).

8.2 Effetti e svolgimento

Con la dichiarazione di fallimento il fallito (Konkursit) perde la facoltà di disporre dei beni della massa (art. 204 LEF). I suoi debiti diventano esigibili (art. 208 LEF) e cessano di decorrere gli interessi (art. 209 LEF). Le esecuzioni pendenti sono annullate (art. 206 LEF).

La procedura si articola grosso modo come segue:

  • L'UF allestisce l'inventario (Inventar, art. 221 LEF). Se gli attivi non bastano a coprire le spese, il giudice sospende la procedura per mancanza di attivi (Einstellung mangels Aktiven, art. 230 LEF), salvo anticipo delle spese da parte di un creditore. Una persona giuridica viene poi cancellata dal registro di commercio. Nella pratica è l'esito più frequente per le società.
  • Se gli attivi sono modesti o la causa è semplice, si applica la procedura sommaria (summarisches Konkursverfahren, art. 231 LEF). Altrimenti si applica quella ordinaria.
  • L'UF invita tutti i creditori del fallito, mediante grida pubblicata nel FUSC (Schuldenruf, SHAB), a notificare i loro crediti (Forderungsanmeldung, Konkurseingabe) entro un mese (art. 232 LEF).
  • Nella procedura ordinaria la prima e la seconda adunanza dei creditori (Gläubigerversammlung) possono nominare un'amministrazione speciale (ausseramtliche Konkursverwaltung) e una delegazione dei creditori (Gläubigerausschuss) (art. 235 ss., 252 ss. LEF).
  • I terzi possono rivendicare beni di loro proprietà trovati presso il fallito (Aussonderung, art. 242 LEF).
  • Sulla base delle notificazioni l'UF allestisce la graduatoria (Kollokationsplan, art. 244 ss. LEF). Essa stabilisce quali crediti sono ammessi e in quale rango: prima i creditori pignoratizi sul ricavo del pegno, poi le tre classi dell'art. 219 LEF. Nella prima classe rientrano in particolare salari, previdenza e alimenti, nella seconda i contributi delle assicurazioni sociali, nella terza tutti gli altri crediti. Chi è stato escluso o collocato male, o ritiene che un altro creditore sia stato ammesso a torto, può promuovere l'azione di contestazione della graduatoria (Kollokationsklage). Il termine è di 20 giorni dalla pubblicazione del deposito della graduatoria (art. 250 LEF).
  • Una volta accertati attivi e passivi (Aktiven und Passiven), l'UF procede alla realizzazione (Verwertung) degli attivi della massa fallimentare (Konkursmasse), per incanto o a trattative private (art. 256 LEF).
  • Se la realizzazione di un attivo è difficile, ad esempio un credito contestato o una pretesa di responsabilità, l'UF può cederlo (abtreten) ai creditori che ne fanno richiesta (art. 260 LEF). Questi agiscono a proprie spese e rischio e utilizzano il ricavo anzitutto per soddisfare i propri crediti e coprire le spese. La massa riceve solo l'eventuale eccedenza.
  • Terminata la realizzazione, l'UF allestisce lo stato di riparto (Verteilungsliste) e il conto finale (Schlussrechnung), e distribuisce il ricavo netto ai creditori (art. 261 ss. LEF). Il giudice pronuncia poi la chiusura del fallimento (Schluss des Konkursverfahrens, art. 268 LEF).
  • I creditori che subiscono una perdita ricevono un attestato di carenza di beni a seguito di fallimento (Konkursverlustschein, art. 265 LEF). In pratica esso interessa le persone fisiche, perché le persone giuridiche vengono cancellate. Una nuova esecuzione è possibile solo se il debitore è ritornato a miglior fortuna (neues Vermögen). Il debitore può infatti fare opposizione per mancato ritorno a miglior fortuna (Rechtsvorschlag mangels neuen Vermögens), su cui decide il giudice in procedura sommaria (art. 265a LEF).

9. Rimedi e azioni particolari

  • Reclamo LEF (SchKG-Beschwerde, art. 17 ss. LEF). È diretto contro i provvedimenti dell'UE e dell'UF e va presentato all'autorità di vigilanza entro 10 giorni. Per denegata o ritardata giustizia può essere presentato in ogni tempo. La procedura è gratuita (art. 20a LEF). I provvedimenti nulli (nichtig) vanno accertati d'ufficio (art. 22 LEF).
  • Annullamento o sospensione dell'esecuzione (Aufhebung/Einstellung der Betreibung, art. 85 LEF). Il debitore può chiederli al giudice se prova per documenti di aver pagato o di aver ottenuto una dilazione.
  • Azione di accertamento dell'inesistenza del debito (negative Feststellungsklage, art. 85a LEF).
  • Azione di ripetizione (Rückforderungsklage, art. 86 LEF). Consente di recuperare quanto pagato indebitamente sotto la pressione dell'esecuzione, entro un anno dal pagamento.
  • Esecuzioni ingiustificate (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). Il debitore può chiedere che l'esecuzione non sia resa nota a terzi nell'estratto del registro delle esecuzioni (Betreibungsregisterauszug). La richiesta è possibile se il creditore, invitato dall'UE, non prova entro 20 giorni di aver avviato la procedura di eliminazione dell'opposizione. Dal 1° gennaio 2026 la richiesta può essere presentata per l'intera durata quinquennale del diritto di consultazione dei terzi.

10. Sequestro e azione revocatoria

Sequestro (Arrest, art. 271 ss. LEF). È una misura conservativa a sorpresa sui beni del debitore. Presuppone che il creditore renda verosimili il credito, i beni da sequestrare e un caso di sequestro (Arrestgrund). I casi sono i seguenti:

  • il debitore non ha domicilio fisso;
  • il debitore sottrae beni o si dà alla fuga;
  • il debitore è di passaggio;
  • il debitore non dimora in Svizzera e il credito ha un legame sufficiente con la Svizzera o si fonda su un riconoscimento di debito;
  • il creditore possiede un ACB;
  • il creditore possiede un titolo di rigetto definitivo.

Il giudice del sequestro (Arrestgericht) emana il decreto di sequestro (Arrestbefehl), eseguito dall'UE con un verbale di sequestro (Arresturkunde). Il debitore può fare opposizione al decreto (Einsprache) entro 10 giorni (art. 278 LEF). Il creditore deve convalidare il sequestro (Arrestprosequierung), con un'esecuzione o un'azione, entro 10 giorni dalla notifica del verbale (art. 279 LEF). Egli risponde del danno causato da un sequestro ingiustificato e può essere tenuto a prestare garanzia (art. 273 LEF).

Azione revocatoria (paulianische Anfechtungsklage, art. 285 ss. LEF). Serve a rendere inefficaci gli atti con cui il debitore ha sottratto beni ai creditori. Le fattispecie sono tre:

  • la revoca per donazione e atti a titolo gratuito (Schenkungspauliana, art. 286 LEF), per l'anno precedente;
  • la revoca per eccedenza di debiti (Überschuldungspauliana, art. 287 LEF), per l'anno precedente;
  • la revoca per dolo (Absichtspauliana, art. 288 LEF), per i cinque anni precedenti.

Sono legittimati i creditori con ACB provvisorio o definitivo, la massa fallimentare e i cessionari ex art. 260 LEF. Il diritto si estingue dopo tre anni dalla notifica dell'ACB, dalla dichiarazione di fallimento o dall'omologazione del concordato (art. 292 LEF).

11. Procedura concordataria e risanamento

Il debitore in difficoltà può chiedere una moratoria concordataria (Nachlassstundung). Quella provvisoria dura fino a quattro mesi, prorogabili a otto. Quella definitiva dura da quattro a dodici mesi, prorogabili a 24 (art. 293 ss. LEF). Durante la moratoria opera un commissario (Sachwalter) e il debitore è protetto dalle esecuzioni.

La procedura può sfociare in un risanamento, in un concordato ordinario con dividendo (ordentlicher Nachlassvertrag) o in un concordato con abbandono dell'attivo (Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung). Per i debitori non soggetti al fallimento esiste inoltre la composizione bonaria dei debiti (einvernehmliche private Schuldenbereinigung, art. 333 ss. LEF).

Novità. Il 19 giugno 2026 il Parlamento ha adottato la revisione della LEF sul risanamento dei privati sovraindebitati, che introduce due nuove vie di risanamento. È prevista una fase di prelievo di tre anni, prorogabile dal giudice a quattro, e un concordato semplificato per le persone fisiche. Secondo le stime, l'attuazione da parte di Confederazione e Cantoni richiederà probabilmente tempo fino al 2029, per cui la revisione non è ancora in vigore.

Allegato: termini principali

Atto Termine Norma
Opposizione al PE 10 giorni dalla notifica art. 74 LEF
Reclamo LEF 10 giorni art. 17 LEF
Reclamo contro il rigetto 10 giorni art. 321 cpv. 2 CPC
Azione di disconoscimento 20 giorni dal rigetto provvisorio art. 83 LEF
Domanda di proseguimento dopo 20 giorni, entro 1 anno dalla notifica del PE art. 88 LEF
Partecipazione al pignoramento 30 giorni art. 110 LEF
Domanda di realizzazione mobili 1 mese–1 anno; immobili 6 mesi–2 anni art. 116 LEF
Domanda di fallimento dopo 20 giorni dalla comminatoria, entro 15 mesi dal PE art. 166 LEF
Reclamo contro il fallimento 10 giorni art. 174 LEF
Notificazione dei crediti nel fallimento 1 mese dalla grida art. 232 LEF
Contestazione della graduatoria 20 giorni dalla pubblicazione art. 250 LEF
Opposizione al sequestro / convalida 10 giorni / 10 giorni art. 278 / 279 LEF
Appello / ricorso al TF 30 giorni (10 in procedura sommaria) / 30 giorni art. 311, 314 CPC; art. 100 LTF
Azione revocatoria perenzione dopo 3 anni art. 292 LEF
Avv. Roberto Haab

Gründer, Rechtsanwalt und Notar - Haab Legal, Lugano

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