Lavoro6 min de lectura
Disdetta in tempo inopportuno in Svizzera (art. 336c CO)
In Svizzera, la disdetta del contratto di lavoro durante malattia, infortunio o gravidanza è nulla (art. 336c CO). La protezione dura 30 giorni nel primo anno di servizio, 90 dal secondo al quinto, 180 dal sesto in poi. Se la disdetta precede la malattia, il preavviso si sospende fino alla guarigione.