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Dispute tra Soci e Responsabilità degli Organi

Impugnazione delibere art. 706 CO, esclusione del socio Sagl, azione responsabilità art. 754 CO contro amministratori SA. Avvocato a Lugano.

Avvocato per Dispute tra Soci a Lugano

Quando il conflitto tra soci di una società arriva al punto di rottura, le strade legali sono diverse a seconda di chi agisce, contro chi e a tutela di quale interesse. Lo studio Haab Legal assiste sia il socio di minoranza che vuole far valere i suoi diritti contro il CdA o un socio di maggioranza, sia la società stessa quando un amministratore o un socio le ha causato un danno.

Le azioni a disposizione del socio

Impugnazione delle delibere assembleari (art. 706 CO)

Un socio che non ha aderito a una delibera può chiederne l'annullamento davanti al giudice (art. 706 CO) per uno dei seguenti motivi: la delibera viola la legge o lo statuto, sopprime o limita diritti dei soci in modo non giustificato dallo scopo sociale, viola il principio di parità di trattamento. Termine perentorio: 2 mesi dalla data dell'assemblea (art. 706a CO).

Casi tipici: bilancio approvato senza informazione adeguata sui dati sottostanti, aumento di capitale a un prezzo non equo che diluisce i soci di minoranza, distribuzione di utili senza copertura nelle riserve, nomine di amministratori non conformi allo statuto, modifiche statutarie senza il quorum dell'art. 704 CO.

Esclusione del socio Sagl (art. 822 CO)

L'esclusione del socio Sagl è regolata dall'art. 822 CO e richiede una delibera assembleare con i 2/3 dei voti rappresentati e la maggioranza dei valori nominali. La delibera è impugnabile dal socio escluso entro 3 mesi davanti al Pretore. La causa di esclusione va indicata nello statuto (motivi gravi tipici: violazione del divieto di concorrenza, danni reiterati alla società, comportamenti gravemente scorretti). Senza specifica nello statuto, l'esclusione è rara e quasi mai accolta dal giudice.

Per la SA non esiste un istituto generale di esclusione del socio. Strade alternative: clausole statutarie di riscatto delle azioni, patti parasociali con clausole buy-or-sell, azione di scioglimento per giusto motivo (art. 736 cpv. 4 CO).

Azione di responsabilità contro gli organi (art. 754 CO)

Amministratori, direttori e revisori rispondono dei danni causati alla società per violazione intenzionale o colposa dei loro obblighi (art. 754 ss. CO). L'azione può essere promossa:

  • Dalla società stessa, su delibera dell'assemblea che esige di non concedere il discarico al CdA per il bilancio in questione.
  • Dai singoli soci, ma solo per ottenere prestazione alla società (non al socio personalmente). Il socio agisce a proprio rischio sulle spese.
  • Dai creditori, in caso di fallimento della società, dopo che la massa fallimentare ha rinunciato all'azione (art. 757 CO).

Tre principi pratici. Onere della prova invertito: una volta provato il danno e la violazione di un obbligo, è il CdA a dover dimostrare di aver agito senza colpa. Responsabilità solidale (art. 759 CO): tutti gli amministratori che hanno partecipato alla decisione dannosa rispondono solidalmente, salvo prova della propria estraneità o opposizione documentata. Discarico assembleare (art. 758 CO): libera dalla responsabilità verso la società per i fatti noti all'assemblea, ma non verso i creditori e non verso i soci che hanno votato contro.

Termine di prescrizione: 3 anni dalla conoscenza del danno e dell'autore, in ogni caso 10 anni dal fatto (art. 760 CO). In Ticino queste vertenze sono di nicchia ma quando arrivano hanno valore litigioso elevato.

Azione di scioglimento per giusto motivo (art. 736 cpv. 4 CO)

Quando la convivenza tra soci è impossibile e nessuna soluzione meno drastica è praticabile, l'art. 736 cpv. 4 CO permette al socio di chiedere al giudice lo scioglimento della società per giusto motivo. È l'extrema ratio: il giudice valuta sempre se ci sono soluzioni alternative (esclusione del socio responsabile, vendita delle azioni a un valore equo, ricorso a un mediatore). Concessa raramente, ma la sola minaccia spinge spesso a una soluzione negoziata.

I diritti d'informazione del socio

Il primo passo prima di ogni azione è quasi sempre una richiesta di accesso ai libri sociali e alla documentazione. Per la SA, il socio ha diritto di consultare in assemblea il libro delle azioni e i verbali del CdA (art. 696 CO) e di chiedere informazioni agli organi su affari della società necessari per l'esercizio dei suoi diritti (art. 697 CO). Per richieste fuori assemblea bisogna fondare un interesse legittimo.

Per la Sagl il diritto è più ampio: il socio può consultare libri e documenti in qualsiasi momento (art. 802 CO), salvo eccezioni nello statuto. Se il CdA o gli amministratori rifiutano l'accesso, si chiede al giudice un'ordinanza di esibizione. Senza dati contabili e verbali, costruire un'azione di responsabilità o di impugnazione è impossibile.

Domande frequenti

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