Diritto assicurativo: l'assicuratore non può negare una prestazione perché il rischio di "pandemia" non é incluso nella polizza assicurativa (a differenza della "epidemia").
In un parere redatto per l'Ombudsman del diritto assicurativo privato e della SUVA il Prof. W. Fellmann sostiene la tesi secondo cui non é corretto che un assicuratore non corrisponda una prestazione ad un proprio assicurato a causa della chiusura (o della limitazione d'esercizio) dell'attività commerciale di quest'ultimo a causa dell'emergenza COVID-19. In particolare non vi é valido motivo per negare la prestazione giustificando ciò con il fatto che il "rischio pandemia" a differenza del "rischio epidemia" non é abitualmente incluso in una polizza assicurativa; escludere la fattispecie della pandemia rappresenta una lesione dell'art. 33 LCA (legge sul contratto di assicurazione). Neppure é sostenibile il rifiuto della copertura assicurativa sostenendo che la chiusura (o la limitazione d'esercizio) dell'attività commerciale sia da ricondurre ad una decisione dello Stato ("Lockdown") e non tanto al COVID-19.